Laicità

Intervento del Ven.mo e  Pot.mo Leo Taroni, Sovrano Gran Commendatore del R.S.A.A., in occasione del Convegno promosso dall’Ispettorato Regionale della Toscana sul tema “La laicità del diritto in democrazia”

Deus Meumque Ius.
Pensavamo che la nostra Divisa fosse divenuta una pleonastica invocazione!
Diversamente, essa ci appare in tutta la propria forza ed attualità alla luce dei recenti provvedimenti legislativi che ci fanno ritenere e temere che il fondamentale principio della laicità del diritto sia ancora oggi un mero desiderio.
Mi riferisco in particolare al Disegno di Legge n. 364 attualmente all’esame del Senato ed alla Legge n. 18 del 12 ottobre 2108 della Regione Siciliana.
Per ultime ma non ultime, sono degne di nota le disposizioni impartite da un solerte Dirigente della citata Regione.
Questi, come la mosca cocchiera esaltata da una favola di La Fontaine – ancor prima che la legge fosse approvata – richiedeva ai dipendenti la dichiarazione non solo propria, ma anche per i familiari sino al II grado, di appartenenza o di non appartenenza (sic) a logge massoniche o comunque riconducibili alla Massoneria.
A tal proposito è interessante rimarcare che la successiva Legge regionale è indirizzata esclusivamente a quanti ricoprano cariche elettive nel territorio siciliano e non ai pubblici dipendenti.
Al riguardo, per citare ancora La Fontaine, “Nemmeno grazie mi dicono. Dopo tutto ciò che ho fatto.”.
Siamo in una Repubblica ma, talvolta, aimè qualcuno è più realista del Re!
La formulazione di questi testi, ci rammenta, nella loro redazione e nella loro sesquipedale distonia rispetto all’attuale assetto costituzionale, le innumerevoli Bolle che i vari Capi dello Stato della Città del Vaticano, una volta definiti Papa Re, hanno emesso contro la Massoneria.
Non ultima fra queste perle di intolleranza, la dichiarazione del 26 novembre 1983 con la quale il Cardinale Ratzinger, all’epoca Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede (già Sant’Uffizio), ebbe a ribadire “l’immutato giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle associazioni massoniche”.
Siamo tentati di dire, da quale pulpito giungono queste intemerata!
Da uno Stato che, nei secoli, non ha esitato a massacrare in nome del loro credo i liberi pensatori, gli albigesi, i catari, i valdesi, gli ebrei.
Da uno Stato che nel 1929, soltanto con un Governo totalitario quale fu quello fascista, sottoscrisse un Trattato.
Mi verrebbe da dire: Asinus asinum fricat!
Peccato che la ratio di quell’accordo sia stata, con sottile sagacia legislativa, traslata nell’articolo 8 della Costituzione Repubblicana il quale afferma che: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”, ferme restando le particolari prerogative Vaticane di cui al precedente articolo 7.
“Egualmente libere”, ma non “eguali”!
La perdurante presenza dei Patti Lateranensi all’interno della nostra Costituzione ne pregiudica decisamente la tanto declamata e quanto mai auspicata laicità.
Possiamo dunque parlare di un’attuale esistenza della laicità del diritto?
Ritengo che per poter dare una prima risposta a tale interrogativo, ci si debba chiedere se il diritto promana da uno Stato che si riconosce laico.
Spesso, si afferma che la nostra sia una Costituzione laica e che, come tale garantisca la laicità dello Stato.
Tuttavia, con sentenza n. 203 del 1989, la Corte Costituzionale non accolse la interpretazione della “laicità-neutralità”, considerata «l’espressione più propria della laicità» da un giurista di accentuata sensibilità democratica come Costantino Mortati.
Questa opinione, diversamente da quella espressa dai giudici costituzionali, comporta l’irrilevanza, per lo Stato e per le istituzioni repubblicane, dei rapporti derivanti dalle convinzioni religiose dei suoi cittadini, nel senso di considerarli fatti privati da affidare al proprio foro interiore.
Tale visione della laicità, era peraltro bene espressa dalla formula del settimo principio fondamentale della Costituzione della Repubblica romana del 1848, nel quale si stabiliva che l’esercizio dei diritti privati e pubblici dei cittadini non avrebbe dovuto dipendere dal loro credo.
È questa una concezione che, a distanza di tanti anni da allora, tarda ad affermarsi non solo formalmente ma anche sostanzialmente nel nostro Paese.
Ciò è dimostrato, quotidianamente, dall’esperienza della vita parlamentare e del dibattito politico in Italia.
Devo sottolineare che i termini “laico” e “laicità” non compaiono mai esplicitamente nella nostra Carta Fondamentale.
Penso, ad esempio, alla Francia – Paese dal quale abbiamo mutuato i principi di Libertà, Uguaglianza, Fratellanza – che, all’art. 2 della propria Costituzione, statuisce che quella Nazione è “una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale”.
Coerentemente con tale assunto, la loro Charte de la laïcité à l’école (Carta della laicità a scuola) afferma che: “La laicità garantisce a tutti la libertà di coscienza. Ciascuno è libero di credere o di non credere. La laicità permette la libera espressione delle proprie convinzioni nel rispetto di quelle altrui e nei limiti dell’ordine pubblico”.
A mio avviso, la laicità presuppone una vera imparzialità, che si deve tradurre nella assoluta mancanza di preferenze o veti rispetto ai credi fideistici, alle idee politiche, agli ideali che legittimamente – e sottolineo legittimamente – uniscono per il loro perseguimento una pluralità di persone.
Non comprendiamo ad esempio perché se un religioso trasgredisce norme penali, il giudizio di disvalore con coinvolga mai l’ecclesia della quale è parte.
Non comprendiamo perché se un politico viola il diritto dello Stato italiano, il giudizio di disvalore con coinvolga anche il partito al quale risulta regolarmente iscritto e che, spesso, rappresenta quale parlamentare.
Non comprendiamo perché se un Massone trasgredisce le norme statuali, la sua responsabilità debba coinvolgere anche un’Istituzione i cui uomini hanno pagato con la vita, con l’esilio e con la deportazione nei campi di concentramento l’affermazione e la difesa dei diritti umani nel momento in cui coloro che oggi si definiscono democratici, all’epoca erano dispotici tiranni.
Non comprendiamo perché in uno Stato che si definisce laico, il programma di governo inibisca al singolo individuo – in quanto Massone – di far parte dell’Esecutivo.
E’ forse questo uno Stato laico nella vera accezione del termine?
E’ forse questo uno Stato democratico nella vera accezione del termine?
Può uno Stato siffatto contemplare la laicità del diritto in democrazia?
Gli esempi legislativi ai quali ho in precedenza accennato, ritengo costituiscano un’esplicita risposta agli interrogativi che mi sono posto e che Vi pongo con questo mio intervento.
Peraltro, l’improvvida legislazione statale e regionale sembra ricalcare pedissequamente- nel senso di parzialità ed oscurantismo – la legge n. 2029 del 26 novembre 1925.
Quella legge fu controfirmata da un Re che successivamente fuggì abbandonando il proprio popolo alla barbarie nazista e da un Primo Ministro, Benito Mussolini, i cui seguaci collaborarono all’eccidio delle Fosse Ardeatine nel quale furono fucilati anche diciotto fratelli massoni.
Uccisi soltanto perché massoni.
Si parla molto di recrudescenza fascista ed a tal proposito mi chiedo se taluni nostri parlamentari che presumo esperti nel diritto, siano altrettanto esperti nei corsi e ricorsi storici di vichiana memoria!
Questi politici hanno consapevolezza che poiché impongono l’obbligatorietà di una dichiarazione circa la propria appartenenza ad associazioni massoniche o “similari” che creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza, ben potrei riconoscere nel “similare” gli iscritti a qualsiasi associazione sia essa religiosa, politica, militare od assistenziale?
Non sono un costituzionalista e ritengo che non sia necessario esserlo, per poter affermare senza tema di smentite, che tali interventi normativi sono palesemente incostituzionali.
Non solo tale normativa è incostituzionale, ma sembra avere quale unica finalizzazione quella di esporre alla pubblica gogna, quanti avranno il coraggio di dichiarare la propria appartenenza ad una Loggia Massonica: non è prevista infatti alcun’altra sanzione!
Non appare strano, se non inquietante che vi sia un obbligo dichiarativo sprovvisto di una pur minima sanzione?
Non Vi ricordano, tali norme, le famose liste di proscrizione?
Si può seriamente pensare ed affermare che questo sia un diritto laico?
E’ questa dunque la laicità del diritto?
Non vi sembra piuttosto la sbiadita copia di una Bolla del Papa Re?
Hanno mai questi nostri legislatori repubblicani sentito parlare della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo?
Non credo proprio.
Hanno mai questi legislatori repubblicani letta la sentenza che quella Corte ha emesso nel 2007 contro la legge n. 1 del 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia?
Quella legge prescriveva talune regole da osservare per la nomina a cariche pubbliche di competenza della Regione.
Essa prevedeva in particolare l’obbligo, per i candidati, di dichiarare alla Presidenza dell’Esecutivo regionale e alla Commissione per le nomine del Consiglio regionale, la loro eventuale appartenenza ad associazioni massoniche.
Con la propria sentenza, quella Corte ritenne che vi fosse stata violazione dell’art. 14 nel combinato disposto dell’articolo 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Questa sentenza ribadisce, per altro, quanto già affermato dalla medesima Corte con la sentenza del 2001 avverso la legge della Regione Marche n. 34 del 5 agosto 1996 che dettava le regole da seguire per le nomine e le designazioni alle cariche pubbliche di spettanza della Regione medesima.
In particolare l’art. 5 della legge fissava le modalità e le condizioni di presentazione delle candidature alle nomine ed alle designazioni nell’ambito di “organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione” prevedendo, fra l’altro, che i candidati non dovessero appartenere alla Massoneria.
Mi chiedo: perché i nostri potenziali legislatori prima di propugnare un “laico diritto”, non provvedono ad attivarsi per una loro personale e laica cultura giuridica che consenta di evitare che le loro proposizioni legislative possano essere definite fasciste nella comune accezione del termine?
Mi chiedo quanto tale recente atteggiamento persecutorio nei confronti di coloro che aderiscono agli ideali massonici, sia frutto di ignoranza storica congiunta ad una pervicace negazione della libertà di associazione nei confronti di un’unica Istituzione: quella Massonica.
Qui, pubblicamente, riaffermo la mia totale e laica adesione agli Ideali propugnati dalla Massoneria e dal Rito Scozzese Antico ed Accettato perché in essi ritrovo i Principi indelebili propri della vera Tradizione Iniziatica.
Con tali Ideali e perseguendone i Principi vivo e realizzo il mio laico “Deus Meumque Ius”.

Cortona, 11 novembre 2018

Leo Taroni, 33° SGC

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