|
|
IL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO
I. Il Rito Scozzese Antico ed Accettato — Sovrano Ordine Iniziatico — in conformità alle proprie Grandi Costituzioni del 1786, è organizzato in Giurisdizioni territoriali nazionali e lavora alla Gloria del Grande Architetto dell’Universo. Fa propri gli scopi ed i principi della libera Muratoria Universale ed ammette nel proprio seno soltanto Maestri Liberi Muratori. II. Gli aderenti al Rito — in quanto uomini liberi e di buoni costumi — riconoscono il dovere di vivere onorabilmente nell’osservanza delle leggi del Paese ove si trovano. Evitano ciò che può dividere i loro simili e cercano incessantemente il modo di fare convergere tutti verso il Principio Originale, sorgente d’armonia e di fraternità per il trionfo dell’emblema del Rito "Ordo ab chao" e della divisa "Deus Meumque Jus". III. Ciascuna Giurisdizione territoriale del Rito è governata, in modo sovrano, da un Supremo Consiglio composto, come prescritto dalle Grandi Costituzioni, da Sovrani Grandi Ispettori Generali del 33° ed ultimo grado. Il Supremo Consiglio. depositario della Tradizione e delle Leggi del Rito, detiene nel proprio territorio l’esclusivo diritto di legislazione, di amministrazione, di suprema giustizia del Rito e di conferimento dei gradi della gerarchia. IV. Ciascun membro del Rito deve essere membro di una Loggia giusta e perfetta aderente all’obbedienza di una Gran Loggia della Libera Muratoria simbolica tradizionale, debitamente riconosciuta come regolare. V. Il Supremo Consiglio non si ingerisce nella legislazione, nell’organizzazione e nell’amministrazione della Libera Muratoria simbolica tradizionale e regolare, nonché delle Logge che la costituiscono. |